(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale
          della Regione Lazio n. 25 del 10 settembre 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento  di  organizzazione  disciplina, in
attuazione  dei  principi contenuti nella legge regionale 18 febbraio
2002, n. 6 e successive modificazioni, il sistema organizzativo della
giunta  regionale definendo i rapporti tra gli organi di governo e la
dirigenza  e  detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al
restante personale dipendente.
    2.  Al  fine  di  dare  completezza  alla  disciplina  gestionale
dell'attivita'  regionale il presente regolamento contiene, altresi',
ai  sensi dell'Art. 30, comma 1, lettera p), della legge regionale n.
6/2002,  altre  disposizioni  in  riferimento  al decreto legislativo
30 marzo   2001,   n.   165,   e  successive  modificazioni,  ovvero,
disposizioni inerenti al sistema organizzativo della giunta regionale
ed   al   rapporto   di  lavoro  del  personale  dipendente.  Per  le
disposizioni  contenute nel presente regolamento relative ad istituti
oggetto   di   contrattazione   collettiva  il  regolamento  medesimo
rappresenta  soltanto  fonte  ricognitiva,  mantenendo  gli  istituti
stessi  la  loro  fonte  normativa  nei  contratti  collettivi che li
disciplinano.
    3.  Ai  sensi  del  presente regolamento si intende per «legge di
organizzazione»   la   legge   regionale   n.   6/2002  e  successive
modificazioni, per «presidente» il presidente della giunta regionale,
per  «consiglio»  il  consiglio  regionale,  per  «giunta»  la giunta
regionale,  per  «direttore  regionale»  il  direttore  di  direzione
regionale, per «sistema organizzativo» il sistema organizzativo della
giunta  regionale  e  per  «Regione»  l'amministrazione  della giunta
regionale.
    4.   Le   disposizioni  del  presente  regolamento  costituiscono
riferimento  per gli altri regolamenti regionali che dovranno ad esse
conformarsi relativamente alle parti inerenti alle materie trattate.