(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 10 settembre 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina, in attuazione dei principi contenuti nella legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, il sistema organizzativo della giunta regionale definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al restante personale dipendente. 2. Al fine di dare completezza alla disciplina gestionale dell'attivita' regionale il presente regolamento contiene, altresi', ai sensi dell'Art. 30, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 6/2002, altre disposizioni in riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ovvero, disposizioni inerenti al sistema organizzativo della giunta regionale ed al rapporto di lavoro del personale dipendente. Per le disposizioni contenute nel presente regolamento relative ad istituti oggetto di contrattazione collettiva il regolamento medesimo rappresenta soltanto fonte ricognitiva, mantenendo gli istituti stessi la loro fonte normativa nei contratti collettivi che li disciplinano. 3. Ai sensi del presente regolamento si intende per «legge di organizzazione» la legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni, per «presidente» il presidente della giunta regionale, per «consiglio» il consiglio regionale, per «giunta» la giunta regionale, per «direttore regionale» il direttore di direzione regionale, per «sistema organizzativo» il sistema organizzativo della giunta regionale e per «Regione» l'amministrazione della giunta regionale. 4. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono riferimento per gli altri regolamenti regionali che dovranno ad esse conformarsi relativamente alle parti inerenti alle materie trattate.